Lavoro e Professioni 15 Dicembre 2014 15:07

Il mondo delle assicurazioni

La convivenza tra polizza aziendale e polizza personale
di Assicurazione

Un chirurgo, dirigente sanitario del SSN, opera presso la sua struttura anche in regime di extramoenia, e ha quindi stipulato una polizza personale per la responsabilità professionale. La sua azienda riceve una richiesta di risarcimento per un presunto danno cagionato ad un paziente, in relazione ad un intervento nel quale egli era il primo operatore, di conseguenza l’Ufficio Legale dell’azienda gli richiede la copia della polizza personale, e lo invita a denunciare il fatto alla sua compagnia. Il medico vorrebbe resistere alla richiesta in quanto teme che la sua denuncia possa provocare una richiesta di aumento del premio, se non la disdetta della polizza. Perché dunque tirare in ballo la polizza personale se, in base al contratto nazionale di lavoro, è l’azienda a dover provvedere ad assicurare il dipendente?

La questione posta, pur essendo “antica” e quindi ampiamente dibattuta, crea ancora sconcerto, poiché la norma sembra confliggere con il “buon senso”. Innanzitutto, la posizione dell’ Ufficio Legale è corretta in quanto applica l’articolo 1910 del codice civile che obbliga l’assicurato a comunicare a tutti gli assicuratori la sussistenza di altre polizze stipulate per lo stesso rischio con altri assicuratori (la cosidetta coassicurazione indiretta). Parallelamente, le polizze delle aziende sanitarie prevedono che la qualifica di “Assicurato” non si riferisca solo all’azienda, ma a tutti i dipendenti della stessa.
Pertanto l’Assicurato dalla polizza aziendale è obbligato a comunicare la sua posizione assicurativa e a denunciare l’evento al suo Assicuratore. Ciò è nell’interesse dell’assicurato, sia perché così facendo adempierà ad un obbligo compreso nella sua polizza circa la segnalazione di qualsiasi fatto che potrebbe dar luogo a una richiesta di risarcimento, sia perché così avrà diritto all’assistenza legale personale messa a disposizione dal suo assicuratore. La segnalazione del caso al proprio assicuratore, inoltre, evita il rischio della successiva contestazione( in caso di  richiesta diretta dal paziente, circa l’inefficacia delle garanzie in base alla clausola “Claims Made”).

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