Lavoro e Professioni 28 Febbraio 2017 13:55

Quali sono i limiti e le caratteristiche della copertura assicurativa della colpa grave sanitaria?

di Ennio Profeta - Consulente SanitAssicura

Sono un anestesista del SSN. Opero in una azienda sanitaria del Veneto.

Ho stipulato ormai da qualche anno una polizza per la copertura del rischio della mia responsabilità per colpa grave. Sono stato infatti informato che questo è l’unico rischio che io corro nell’espletamento della mia attività professionale.

Qualche tempo fa ho ricevuto una citazione che contiene una richiesta di risarcimento per un danno che io avrei procurato ad un paziente in concorso con tutta la equipe medica che ha eseguito l’intervento.

Ho presentato denuncia al mio assicuratore il quale l’ha respinta in quanto a suo dire l’evento da me denunciato “non ha realizzato una fattispecie di sinistro come definito in polizza”. Mi è stato anche suggerito di rivolgermi alla mia azienda di appartenenza. La mia azienda a sua volta ha preso atto della citazione da me ricevuta che ha trasmesso al suo assicuratore affinché la difesa in giudizio sia estesa anche alla mia persona.

Mi sento un po’ raggirato. Credevo di aver contratto una polizza a mio beneficio e mi ritrovo ora ad essere tutelato da un legale che non ho scelto e neanche conosco e comunque si ritrova a tutelare interessi che potrebbero anche non essere convergenti.

Le chiedo la sua opinione sul mio caso. L’Assicuratore ha ragione? cosa posso fare per farmi difendere da un legale di mia fiducia?

 

Ritenevo, evidentemente con troppo ottimismo, che ormai fosse chiaro a tutti quali siano i limiti della copertura assicurativa per colpa grave: Mi sbagliavo. Comunque la sua domanda mi dà l’opportunità di illustrare il caso, sempre più frequente, anche da altre prospettive.

Il suo Assicuratore ha ragione: infatti nella polizza per colpa grave la richiesta di risarcimento di un terzo non concretizza il sinistro e quindi l’automatico coinvolgimento dell’assicuratore. Questa polizza copre l’azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione nei confronti del dipendente. Pertanto si realizza, a termini di polizza, un sinistro soltanto quando la P.A. inizia la sua azione, presso la Corte dei Conti nei confronti del dipendente o comunque comunichi questa intenzione. Questo non significa che l’Assicuratore rimane estraneo alla vicenda per sempre. Nel caso in cui nel futuro, relativamente al caso in questione, Lei fosse chiamato a rispondere da parte della P.A. allora sarebbe pienamente tutelato dal suo Assicuratore

Mi chiede cosa può fare per farsi difendere da un suo legale di fiducia? La risposta è semplice: officiare a sue spese un proprio legale! Ma attenzione: Lei in forza del CCNL ha diritto non solo alla copertura assicurativa (con il limite della colpa grave) ma anche all’assistenza legale. La sua Azienda bene ha fatto, per ragioni di opportunità ed economicità a chiedere al suo Assicuratore l’estensione della difesa a Lei. Ma questo non esclude che Lei abbia la facoltà di assumere un suo difensore. In questo caso il relativo onere finanziario sarà a suo carico.

Concludo con una precisazione che mi sembra utile. In tutte le polizze di responsabilità civile professionale l’assistenza legale è un sevizio sussidiario alla copertura assicurativa che l’Assicuratore presta in primo luogo nel suo interesse (limitare al massimo il rischio della liquidazione del danno) e conseguentemente riservandosi il diritto di scegliere e nominare in maniera autonoma legali e periti.

In conclusione il suo è un tipico caso nel quale il sistema assicurativo procede legittimamente in coerenza con le leggi (attuali) del nostro Stato. Non le rimane che seguire da vicino l’evolversi della situazione. Sia comunque sicuro che Lei in ogni caso  ha a disposizione gli strumenti contrattuali (il contratto di lavoro e la sua polizza) a sua piena  tutela.

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