Lavoro e Professioni 15 Novembre 2016 12:45

Come affrontare la questione dei fatti noti nella polizza di responsabilità professionale

Sono un dirigente sanitario del SSN con la responsabilità di una struttura complessa. Ho in corso una polizza di responsabilità civile (non limitata alla sola Colpa Grave) che scadrà il prossimo 31 dicembre. Il mio Assicuratore mi ha proposto il trasferimento della polizza ad altra compagnia in quanto l’attuale ha comunicato di non essere più disponibile a rilasciare polizze di responsabilità sanitaria. In effetti le nuove condizioni proposte – ed anche il prezzo – risultano vantaggiose; tuttavia sta emergendo un problema non marginale: mi è stato chiesto di compilare un questionario con la mia “anamnesi assicurativa”. In altre parole questo documento dovrò dichiarare non solo le richieste di risarcimento pervenutemi (che in realtà non ci sono) ma riferire anche circa fatti e circostanze a me note che potrebbero generare nel futuro richieste di risarcimento. Orbene nella mia posizione di responsabile di struttura complessa io posso essere richiesto di relazionare alla Direzione sanitaria circa eventi, anche estranei alla mia diretta eventuale responsabilità, dei quali conseguentemente sono a conoscenza. Mi chiedo se io debba includerli nel questionario ed in tal caso quale effetto questi avranno sulla decisione della compagnia circa il prezzo da applicare alla mia copertura?

 

Il tema dei “fatti noti” è uno di quelli potenzialmente capaci di generare un contenzioso tra Assicurato e Assicuratore. In realtà la clausola è pienamente legittima in quanto si fonda su una specifica norma del codice civile e sul “principio c.d. aleatorio” che governa le assicurazioni. Cioè non è possibile assicurare un fatto già accaduto del quale si ha avuto notizia, anche nel caso in cui l’assicurato non abbia ricevuto una richiesta di risarcimento.

Ma allora la questione diventa: come deve comportarsi il medico nella compilazione del questionario? La risposta risulta abbastanza articolata. In primo luogo va precisato che la copertura assicurativa riguarda la responsabilità personale del medico e non è quindi quella solidale con altri soggetti coinvolti nell’evento; quindi i fatti da dichiarare non solo certo quelli per i quali Lei, come responsabile di struttura, è chiamato a relazionare senza essere minimamente compromessa la sua responsabilità. In secondo luogo la casistica dei fatti da comunicare deve essere limitata a quelli sui quali esiste un riscontro documentale.

In ogni caso, oltre le norme generali di comportamento, ogni fatto deve essere affrontato singolarmente. In via di principio è preferibile dichiarare in maniera esaustiva ogni fatto (che realmente riguarda la responsabilità del medico) piuttosto che rischiare successive contestazioni da parte dell’Assicuratore.

Anche in questa circostanza il ruolo del consulente assicurativo diventa essenziale. Esso deve avere una competenza professionale specifica ed adeguata al compito di assistenza che deve prestare al suo cliente; deve essere capace nel rappresentare all’Assicuratore la effettiva situazione al fine di ottenere le migliori condizioni contrattuali senza rischi futuri per il suo cliente; deve negoziare con l’Assicuratore la inclusione nella copertura di alcune tipologie di Eventi Noti, in particolare quelli ove la probabilità di un successivo sinistro risulti remota.

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