Contributi e Opinioni 8 Gennaio 2021 14:45

«Gli specialisti ambulatoriali senza tutele né indennizzi in caso di contagio da Covid-19»

di Giuseppe Ruffolo, Segretario Provinciale P.T. FESPA – La Spezia (Federazione Specialisti Ambulatoriali)
di Giuseppe Ruffolo, Segretario FESPA – La Spezia

Recentemente si è “conclusa” la vicenda di alcuni colleghi medici specialisti ambulatoriali della ASL 5 “Spezzino” che nel mese di Marzo 2020 avevano contratto l’infezione da Covid-19.

L’Ufficio Gestione Assicurazioni e Contenzioso per Risarcimento Danni della ASL aveva provveduto ad aprire il sinistro per infezione da Covid-19 presso la compagnia assicurativa con la quale la ASL ha stipulato un’apposita polizza infortuni per il personale convenzionato.

Pochi giorni fa l’assicurazione ha comunicato ai colleghi che si erano ammalati di Covid-19 la reiezione del sinistro (nel linguaggio giuridico e amministrativo, l’atto con cui si respinge un documento perché mal compilato, incompleto o comunque formalmente non regolare, ndr).

Queste le motivazioni addotte dall’assicurazione.

La polizza infortuni privata è un contratto sottoscritto dalle parti che definisce con chiarezza i requisiti dell’infortunio stesso: l’assicurazione vale solo in caso di infortunio, così come contrattualmente definito ed individuato in un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, la cui origine è di natura traumatica e se ne identifica il preciso momento dell’evento stesso.

Il contagio da Covid-19 in ambito privatistico, secondo la ratio delle definizioni contrattuali, è assimilato a malattia e non ad infortunio.

A noi di FESPA preme allora sottolineare che ci risultano essere molto diverse le garanzie di cui godono i medici dirigenti, dipendenti delle ASL; infatti, in tema d’infezione da Covid-19 vale quanto previsto dalla circolare I.N.A.I.L. n°13 del 3 Aprile 2020 che nel paragrafo “Ambito di tutela” riporta tra l’altro:

«In via preliminare si precisa che, secondo l’indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, I.N.A.I.L. tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi d’infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall’Istituto…».

In un passaggio successivo del paragrafo medesimo è scritto inoltre:

«Nell’attuale situazione pandemica, l’ambito di tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, dunque, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus».

Tutto questo a conferma che, per il legislatore, esistono medici di serie A e medici di serie B: per alcuni (i dirigenti medici) vige il principio fortemente e giustamente garantista della presunzione semplice di origine professionale, per altri (gli specialisti ambulatoriali e altri convenzionati) il nulla.

 

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