Lavoro e Professioni 27 Febbraio 2015 18:30

Il mondo delle assicurazioni

Tre anni, tre polizze, tre danni: chi paga?
di Assicurazione

Poniamo il caso che nel 2015 un medico stipuli un’assicurazione per Responsabilità Professionale, tipo Claims Made, con retroattività di 5 anni, con la Compagnia A. Nel 2014 aveva lo stesso tipo di Assicurazione con la Compagnia B. Nel 2013 aveva invece un’Assicurazione, sempre  per Responsabilità Professionale, ma del tipo Loss Occurrence, con la Compagnia C, mentre nel 2012 non era assicurato. Nel 2015 il medico riceve richieste di indennizzo per tre errori professionali  commessi rispettivamente nel 2014, nel 2013 e nel 2012. Quale delle tre diverse Compagnie dovrebbe provvedere all’indennizzo nei tre diversi anni?

In primo luogo eliminiamo dalla questione la polizza 2014 che, al momento della denuncia dei danni avvenuta nel 2015, non era più vigente. Applicandosi la formula del Claims Made la garanzia non risulta operativa, pur essendosi il danno verificato durante il periodo di efficacia della polizza. Tale formula prevede infatti che le garanzie perdano efficacia alla scadenza del contratto.

La polizza 2015, in regime di Claims Made, deve essere coinvolta ed interessata in tutti e tre i sinistri. Infatti, mentre tutte le richieste di risarcimento sono pervenute nel periodo di efficacia della polizza, parimenti tutti e tre gli eventi dannosi sono accaduti entro il periodo di retroattività di 5 anni.

Veniamo infine alla polizza 2013 in regime di Loss Occurence. Questa deve essere coinvolta per il sinistro accaduto nel 2013. Tale formula, infatti, copre gli eventi dannosi accaduti nel periodo di efficacia del contratto. La richiesta di risarcimento può quindi validamente pervenire anche successivamente (comunque entro i termini di prescrizione del diritto del danneggiato). In questo caso ci troveremo nell’ambito della c.d. “coassicurazione indiretta” (medesimo evento assicurato con due diverse polizze)  nel quale le due polizze partecipano alla liquidazione del danno in proporzione alle condizioni contrattuali di ciascuna delle stesse.

In sintesi:il sinistro del 2012 compete alla polizza del 2015; il sinistro del 2013 compete alla polizza del 2015 in coassicurazione indiretta con la polizza del 2013; il sinistro del 2014 compete alla polizza del 2015. Tuttavia ove risultasse che la polizza del 2014 prevedesse una garanzia postuma – dopo aver esaminato il dettato della clausola – suddetta polizza parteciperebbe alla liquidazione in coassicurazione con la polizza del 2015.

Ennio Profeta – consulente SanitAssicura

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