Politica 12 Gennaio 2017 17:41

Guido Alpa: «Cambia l’onere della prova. Sarà un argine al contenzioso»

Il professore e Presidente della Commissione per la Responsabilità Professionale, commenta il Ddl passato al Senato: «Con approvazione definitiva si avrà maggior chiarezza su responsabilità di professionista e struttura sanitaria»

«I testi relativi alla responsabilità del medico e della struttura sanitaria sono imprecisi e danno luogo a difficoltà interpretative. Non danno tranquillità né ai camici bianchi né, di conseguenza, ai pazienti, e per questo hanno generato un grande contenzioso. Il Ddl Gelli, appena approvato dal Senato, fa finalmente chiarezza su ruoli e responsabilità». Guido Alpa, Presidente della Commissione sulla Responsabilità Professionale e Medicina Difensiva, è felice che si stia andando verso l’approvazione di un testo di legge che mette «finalmente ordine in un ambito molto delicato», e che lo si stia facendo sulla scia di un dibattito che ha coinvolto «diversi parlamentari» e «quell’eccellente legislatore che risponde al nome di Federico Gelli». Insomma, secondo Alpa, con questo Disegno di legge (che prende spunto anche dal lavoro fatto dalla Commissione presieduta dallo stesso Alpa) siamo finalmente sulla «strada giusta».

Professore, per la professione medica è un momento importante. Quali sono le prospettive?

«Ormai è da molto tempo che stiamo aspettando che Camera e Senato approvino finalmente questo Disegno di legge, predisposto da diversi parlamentari e recante la firma di quell’eccellente legislatore che risponde al nome di Federico Gelli. Il testo riprende in parte anche il lavoro che è stato fatto nella Commissione del Ministero della Sanità, è molto elaborato e si pone diversi obiettivi: il primo è quello di portare maggiore precisione nell’applicazione delle regole sulle responsabilità sia del professionista sanitario che della struttura in cui questi lavora, perché ad oggi, nonostante la “riforma Balduzzi”, sono imprecisi e danno luogo a difficoltà interpretative che hanno generato un grande contenzioso. Di certo, non danno tranquillità al medico e, di riflesso, non la danno al paziente. Da questo punto di vista, il Ddl precisa che, mentre la struttura sanitaria risponde in via contrattuale nei confronti del paziente e per l’operato del medico, che è suo dipendente, il medico risponde in via extra-contrattuale. Questo cosa significa? Che dovrà essere il paziente a fornire la prova della colpa del medico. C’è però una distinzione da fare: la prima è che bisogna distinguere la colpa civile da quella penale; in secondo luogo, la colpa civile deve essere apprezzata secondo le regole della diligenza professionale, e dunque il medico si potrà avvalere anche delle linee guida che sono state predisposte da società scientifiche e associazioni ma, soprattutto, validate dal Ministero della Sanità. Questo è un punto molto importante perché il giudice deve sapere se e come applicare le linee guida per valutare se il medico si è comportato in modo conforme a quanto richiesto dalla legge oppure no».

Nello specifico, per il medico legale, nell’ottica di questa evoluzione, cosa cambia?

«Questa è una vera rivoluzione perché cambiano i criteri di imputazione della responsabilità. Il testo contiene però anche norme che riguardano la consulenza tecnica e in cui il medico legale è direttamente coinvolto, norme che riguardano la conciliazione pregiudiziale, in cui il medico può essere coinvolto attraverso l’accertamento tecnico preventivo. Lo stesso testo si occupa anche della gestione dei rischi, motivo per cui il medico legale ha, da questo punto di vista, un ruolo molto più qualificato».

Al centro dei lavori anche la creazione di un albo dei medici legali.

«Dunque, l’albo dei medici legali esiste già, però bisognerebbe precisare qual è la qualifica specifica del professionista, ovvero la specializzazione all’interno del comparto della medicina legale. L’intento è quello di mettere in condizione il giudice che deve scegliere il consulente tecnico d’ufficio di non fare errori, e quindi di affidare l’incarico ad un medico che, non essendo specialista, probabilmente non può valutare i fatti di causa con la medesima perizia e la medesima agevolezza con cui opera il medico legale».

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