L’interesse moratorio entra nel calcolo del TEG solo se si verifica un ritardo nel pagamento della rata. Non sono invece rilevanti, ai fini della verifica del reato di usura bancaria, le voci di costo, che sono «collegate all’erogazione del credito, ma meramente potenziali o del tutto irreali». È quanto ha stabilito il Tribunale di Torino […]
L’interesse moratorio entra nel calcolo del TEG solo se si verifica un ritardo nel pagamento della rata. Non sono invece rilevanti, ai fini della verifica del reato di usura bancaria, le voci di costo, che sono «collegate all’erogazione del credito, ma meramente potenziali o del tutto irreali». È quanto ha stabilito il Tribunale di Torino in una recente pronuncia, nella quale ha stabilito come la rilevanza degli interessi «da risarcimento» (ovvero quelli moratori) non può prescindere «dall’essersi verificato il medio logico che è pur necessario per la loro effettiva applicazione (mentre i corrispettivi corrono, per contro, proprio in ragione dell’avvenuta consegna del denaro ex art. 821 c.c.)».
Si va in questo modo delineando meglio il reato di usura bancaria, che insieme ad anatocismo bancario e pubblicità ingannevole, è una delle pratiche illegali più contestate e odiate dai correntisti. I quali, spesso e volentieri, ricorrono alla magistratura italiana per vedersi riconoscere un diritto negato e cospicui risarcimenti proprio dagli istituti bancari che non operano nella legalità.
«La rilevazione del TEGM – si può ancora leggere nella pronuncia del Tribunale di Torino –, sulla base delle Istruzioni della Banca d’Italia, e la determinazione del TEG della singola operazione creditizia, ai fini della verifica di legalità, sono due operazioni distinte, rispondenti a funzioni diverse e aventi a oggetto aggregati di costi che, seppure definiti con un criterio omogeneo (interessi commissioni spese collegate all’erogazione del credito), non sono perfettamente sovrapponibili che afferma che le rilevazioni trimestrali del Ministero del Tesoro hanno solo la funzione di fissare il TEGM, non anche quella di fissare i termini di verifica del giudizio di omogeneità della fattispecie concre