La giurisprudenza si uniforma contro l’anatocismo: il Tribunale di Roma si uniscea quello di Milano per evitare che le irregolarità creditizie “rientrino dalla finestra”
L’anatocismo è una pratica illegale e tale condizione non cambia anche se la delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.), volta a stabilire in che modo questa norma debba essere attuata, non è ancora stata emanata.
Lo ha ribadito il Tribunale di Roma che, attraverso l’ordinanza del 20 ottobre scorso, si è allineata a quanto già stabilito dal Tribunale di Milano: a partire dal primo gennaio del 2014 vige il divieto di anatocismo, sancito dall’articolo n. 120 del T.U.B. (Testo Unico Bancario) e tutto quel che verrà stabilito in seguito all’emanazione del C.I.C.R. riguarderà soltanto aspetti tecnici che non possono in alcun modo cambiare la natura della norma, che come detto vieta la capitalizzazione degli interessi passivi. Per lo stesso motivo, non va nemmeno considerata l’eventualità che questa delibera possa in qualche modo andare contro la volontà del legislatore e far “entrare dalla finestra” una norma che consenta alle banche di produrre interessi supplementari dagli interessi passivi.
Il Tribunale di Roma, citando quello di Milano che già si era espresso sulla materia, scrive nero su bianco che la mancanza della delibera C.I.C.R. comporta unicamente che «allo stato gli intermediari sono liberi di adottare qualunque modalità operativa contabile al fine di garantire che gli interessi non siano mai calcolati sugli interessi in tutte le operazioni bancarie. Allo stato non vi è alcun impedimento né al calcolo degli interessi, né alla loro separata annotazione in conto, vigendo al contrario la massima libertà in proposito». Insomma, «nessuna specificazione tecnica di carattere secondario potrebbe limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto».
Secondo il Tribunale di Roma, inoltre, quanto stabilito vale non soltanto per i contratti di conto corrente bancario che verranno stipulati in futuro, ma anche per quelli firmati tra il 20 ottobre (data in cui è stata emanata l’ordinanza) e il primo gennaio 2014 (ovvero, come già detto, il giorno in cui è cambiato il modo in cui è disciplinata la materia). Ciò significa che non è «dubitabile che tale innovazione ben possa applicarsi anche ai contratti sorti in precedenza, ma non esauriti e pertanto ancora in corso».
Va avanti dunque la stretta della magistratura verso le irregolarità commesse dalle banche nei confronti dei correntisti. Insieme a quelle sull’anatocismo, infatti, continuano ad arrivare sentenze di condanna nei confronti degli istituti bancari che applicano tassi usurai, pubblicità ingannevole e a stipulare mutui irregolari.