Mondo assicurativo 21 Marzo 2017 11:11

L’estensione dell’obbligo di assicurazione per le strutture sanitarie a tutti coloro che operano al loro interno

Sono il titolare di uno studio odontoiatrico in provincia di Milano nel quale operano quattro medici e tre sanitari igienisti dentari dei quali in totale tre con un contratto di collaborazione. Ho letto che la nuova legge Gelli mi obbligherà ad assicurare indiscriminatamente tutti i miei collaboratori a prescindere dal tipo di contratto stipulato con […]

di Ennio Profeta - Consulente SanitAssicura

Sono il titolare di uno studio odontoiatrico in provincia di Milano nel quale operano quattro medici e tre sanitari igienisti dentari dei quali in totale tre con un contratto di collaborazione.

Ho letto che la nuova legge Gelli mi obbligherà ad assicurare indiscriminatamente tutti i miei collaboratori a prescindere dal tipo di contratto stipulato con loro. Non capisco la ratio per la quale la mia struttura debba farsi carico anche della responsabilità dei liberi professionisti; questa innovazione inciderà senz’altro sui costi della mia società; sarò pertanto a rivedere i compensi concordati con i miei liberi collaboratori.

Lei cosa ne pensa? Le sembra corretta questa scelta del legislatore?

 

Mi spiace affermare che la scelta del legislatore mi sembra corretta e quindi condivisibile. La ratio della norma è, ancora una volta, quella della tutela del paziente; quest’ultimo deve avere la certezza di essere comunque protetto in caso di danno ricevuto nel corso della somministrazione delle prestazioni nella struttura che ha prescelto. In altre parole il paziente si rivolge alla struttura e non deve aver quindi l’obbligo di conoscere quale rapporto contrattuale leghi la struttura a coloro che gli stanno somministrando le cure.

La mia convinzione non mi consente per altro di entrare in un’area che non mi compete, quella degli artifici contrattuali che spesso vengono adottati per vestire un contratto di lavoro subordinato in un mero contratto di collaborazione. Posso solo affermare che da questo punto di vista si è fatto un parziale atto di equità  verso la parificazione di due profili di lavoratori nella sostanza eguali e chiamati a svolgere eguali prestazioni a condizioni diverse.

Per completezza rammento che tali collaboratori – alla pari dei dipendenti –  non sono esentati in assoluto da ogni responsabilità in quanto sono comunque chiamati a rispondere del danno procurato nel caso in cui emerga che questo stato procurato da un loro comportamento gravemente colposo. Conseguentemente essi sono obbligati a stipulare una polizza di responsabilità per colpa grave nel caso la struttura ovvero l’Assicuratore della stessa promuova un’azione di rivalsa o di surroga nei loro confronti per il recupero di quanto indennizzato al paziente.

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