Mondo assicurativo 19 Settembre 2016 10:57

Clausola del 2° rischio: quando serve e quando vanifica la copertura assicurativa

Sono un urologo presso una struttura sanitaria pubblica delle Marche da pochi mesi in regime extra-moenia. Ho iniziato quindi una collaborazione presso un paio di strutture private nelle quali esercito la mia libera attività professionale. Essendomi reso conto che la mia polizza limitata alla responsabilità per colpa grave non sarebbe stata più adeguata, ho stipulato […]

di Ennio Profeta - Consulente SanitAssicura

Sono un urologo presso una struttura sanitaria pubblica delle Marche da pochi mesi in regime extra-moenia. Ho iniziato quindi una collaborazione presso un paio di strutture private nelle quali esercito la mia libera attività professionale. Essendomi reso conto che la mia polizza limitata alla responsabilità per colpa grave non sarebbe stata più adeguata, ho stipulato una polizza di responsabilità professionale che mi garantisce anche dalle eventuali richieste di risarcimento dei miei pazienti. La mia iniziativa è andata a soddisfare anche la richiesta delle cliniche ove opero. Infatti queste hanno inserito nel contratto di collaborazione l’obbligo da parte mia di sottoscrivere un’adeguata polizza assicurativa di responsabilità professionale con un massimale minimo di € 1.000.000,00 con una compagnia di loro gradimento, consegnandone copia alle stesse. La prima Casa di cura alla quale ho consegnato la copia della polizza purtroppo rifiutato di accettarla a causa della presenza della seguente clausola: «In presenza di altra polizza da chiunque contratta che garantisce il medesimo evento la garanzia si intende prestata a 2° rischio». Ritengo di aver compreso il punto di vista della clinica. In sostanza la mia polizza diventerebbe quasi inutile in quanto in caso di danno da me provocato essa opererebbe solo dopo l’esaurimento del massimale della polizza della struttura. È proprio l’opposto di quello che la clinica, richiedendo una mia assicurazione personale, desidera si verifichi. Il mio assicuratore mi ha detto che la clausola non può essere modificata e che tutte le polizze di Responsabilità professionale sono strutturate in questo modo. A me, usando un po’ di buon senso, la posizione dell’Assicuratore mi sembra indifendibile; in sostanza io ho pagato un premio per una copertura a 1° rischio ed ora mi ritrovo con una polizza molto diversa. Chiedo il suo parere e comunque un suggerimento per sistemare questa situazione che mi potrà creare un rilevante danno economico ove le due cliniche decidessero di interrompere la collaborazione con me.

La risposta del suo assicuratore è errata ed inaccettabile. È evidente che la presenza della clausola concepita nel modo che mi ha riferito vanifica in gran parte la sostanza della sua copertura. È giusta e comprensibile invece la posizione della clinica la quale non ritiene opportuno ed economico farsi carico di responsabilità che sono proprie ed uniche dei professionisti che in tutta autonomia operano nella sua struttura. Purtroppo la gran parte dei testi di polizza contengono questa clausola iniqua. L’Assicuratore interpreta, altera ed utilizza nel suo interesse l’istituto del 2° rischio, che invece è stato pensato per ben altri fini e circostanze. In realtà, diverso è il caso in cui uno stesso medico contragga più polizze relative allo stesso rischio, per esempio allo scopo di aumentare il massimale della prima polizza dimostratosi ormai insufficiente. In questo caso il medico stipula la seconda polizza con la clausola del 2° rischio ottenendo nel complesso delle due polizze un massimale adeguato ad un costo ridotto proprio in relazione al minor rischio corso dall’assicuratore (infatti la seconda polizza interverrebbe soltanto dopo il pieno esaurimento del massimale della prima). Nel suo caso invece Lei ha acquistato una polizza a 1° rischio e comunque non è nella posizione pratica di comunicare la sussistenza di altre polizze contratte eventualmente da altri e delle quali Lei non possiede alcuna notizia. È conseguentemente inammissibile il fatto che Le venga profondamente limitata la portata della garanzia per la quale ha versato il relativo premio. Le suggerisco di richiedere formalmente la modifica della clausola o in ultima istanza l’annullamento del contratto al suo assicuratore dandone la specifica motivazione. Sarebbe per altro sufficiente, per sanare la situazione, che la compagnia modificasse la clausola incriminata(!): «In presenza di altra polizza da chiunque contratta che garantisce il medesimo evento la garanzia si intende prestata a 2° rischio» sostituendo il termine «da chiunque contratta» con il termine: «Contratta dallo stesso assicurato». Pur riconoscendo che esistono sul mercato ancora molte polizze contenenti questa clausola ritengo che non le sarà difficile reperire un altro assicuratore che invece non la propone ed impone.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI
Advocacy e Associazioni

Giornata Mondiale dell’Obesità, Benini (FAND): “Attenzione alla Diabesità”

Per la Giornata Mondiale dell'Obesità 2024 sono molte le iniziative promosse, in Italia, in Europa e nel Mondo dalle organizzazioni contro l'obesità, gli operatori sanitari e le persone ...
Advocacy e Associazioni

Disturbi spettro autistico. Associazioni e Società Scientifiche scrivono al Ministro Schillaci

Nella lettera si sottolinea come sia "indispensabile affrontare le criticità più volte evidenziate da operatori e famiglie nell’ambito di tutti i disturbi del neurosviluppo, quale ...
Advocacy e Associazioni

Giornata Mondiale dell’Obesità: un’epidemia con 800 milioni di malati

Presentate le iniziative italiane della World Obesity Day che ricorre il 4 marzo. Nel nostro Paese le persone con obesità sono l’11,4 per cento della popolazione e oltre 21 milioni di ita...
di I.F.