Mondo assicurativo 29 Maggio 2017 13:03

Cambio attività sanitaria: conservare integra copertura assicurativa per fatti pregressi

Sono un ortopedico del SSN. Fino ad oggi ho operato in libera professione con attività chirurgica, sia nella mia qualità di dirigente sanitario del SSN che di libero professionista. Ho deciso in questo ultimo periodo di limitare il mio impegno libero-professionale all’attività ambulatoriale riservando quella chirurgica all’area ospedaliera del SSN. Mi è stato riferito che […]

di Ennio Profeta - Consulente SanitAssicura

Sono un ortopedico del SSN. Fino ad oggi ho operato in libera professione con attività chirurgica, sia nella mia qualità di dirigente sanitario del SSN che di libero professionista. Ho deciso in questo ultimo periodo di limitare il mio impegno libero-professionale all’attività ambulatoriale riservando quella chirurgica all’area ospedaliera del SSN. Mi è stato riferito che posso ovviamente comunicare all’assicuratore questa modifica con conseguente riduzione del premio da me fino ad ora pagato. Ma un collega (che sembra diventato un esperto anche in assicurazioni!) mi ha fatto notare che in questo modo sistemerei la situazione per il futuro ma perderei la copertura per la mia attività chirurgica precedente. Ci capisco poco e quindi chiedo a Lei se l’osservazione del collega sia corretta e come posso superare il problema. Grazie per la risposta.

 

Il suo collega ha ragione. In effetti Lei stipulerà una nuova copertura assicurativa che avrà come oggetto la sua effettiva attività sanitaria, non più invasiva relativamente alla libera professionale. Questa copertura vale ed ha il medesimo profilo anche per i fatti pregressi; conseguentemente la efficacia retroattiva della copertura sarà limitata alla attività ambulatoriale. Lei quindi avrà un “buco di tutela assicurativa” relativamente ai fatti pregressi di natura chirurgica. E’ il prezzo che Lei paga a fronte di un premio inferiore!

Ma il problema è superabile. Negozi con la sua compagnia l’emissione di un’appendice alla polizza nella quale si prenderà atto che:

  • L’attività chirurgica sarà limitata dalla data di… all’area del servizio SSN, mentre l’attività libero professionale avrà un profilo meramente ambulatoriale senza alcuna attività invasiva
  • La copertura retroattività fino alla data del giorno .. sarà comunque valida anche per l’attività chirurgica

Le costerà un modesto aumento del premio (comunque nel complesso inferiore a quanto prima pagava!) ma in questo modo avrà risolto non soltanto la questione della garanzia retroattiva ma avrà anche chiarito che comunque la copertura assicurativa riguardo l’attività chirurgica SSN rimane efficace.

Articoli correlati
Nascita indesiderata e responsabilità medica
Quando si ha responsabilità medica in una nascita indesiderata? Cosa sostiene la Cassazione in una recente sentenza
di Riccardo Cantini, intermediario assicurativo (Iscrizione RUI di IVASS: E000570258)
Non voler visitare un paziente può essere reato
Una recente sentenza sancisce che il non voler visitare un paziente può portare ad una richiesta di risarcimento danni o peggio
di Riccardo Cantini, intermediario assicurativo (Iscrizione RUI di IVASS: E000570258)
Formazione ECM, Monaco (Co.Ge.A.P.S.): «Obbligo morale e deontologico scritto nel DNA del medico»
L’inadempienza potrebbe comportare ricadute assicurative. «Al di là dell’obbligo di legge, ogni medico deve formarsi per dare al cittadino il massimo della professionalità e delle competenze». Così Il segretario della Federazione degli ordini dei medici sull'ECM
Ecm, Anelli: «Formarsi significa garantire la qualità delle prestazioni»
Il Presidente Fnomceo incentiva la formazione medica e invita ad assolvere l’obbligo formativo in vista della stretta sulle polizze assicurative. «Oggi il professionista sanitario non formato si trova di fronte a delle difficoltà di carattere medico legale. Né le assicurazioni, né i giudici potranno comprendere perché non si è formato»
Se il nesso causale non è provato dal paziente, niente risarcimento
Se il paziente non riesce a dimostrare il nesso causale, il risarcimento da parte del medico non è dovuto
di Riccardo Cantini, intermediario assicurativo (Iscrizione RUI di IVASS: E000570258)
GLI ARTICOLI PIU’ LETTI
Lavoro

Nasce “Elenco Professionisti”, il network digitale di Consulcesi Club dedicato agli specialisti della Sanità

L’obiettivo è aiutare il professionista a migliorare la sua visibilità all’interno della comunità medico-scientifica e facilitare i contatti tra operatori. Simona Gori...
Advocacy e Associazioni

Giornata Mondiale dell’Obesità, Benini (FAND): “Attenzione alla Diabesità”

Per la Giornata Mondiale dell'Obesità 2024 sono molte le iniziative promosse, in Italia, in Europa e nel Mondo dalle organizzazioni contro l'obesità, gli operatori sanitari e le persone ...
Advocacy e Associazioni

Disturbi spettro autistico. Associazioni e Società Scientifiche scrivono al Ministro Schillaci

Nella lettera si sottolinea come sia "indispensabile affrontare le criticità più volte evidenziate da operatori e famiglie nell’ambito di tutti i disturbi del neurosviluppo, quale ...