Lavoro 16 Febbraio 2016 15:55

No dei medici alla tassa sulle trasferte

Sumai-Assoprof avanti con i ricorsi aperti dall’ordinanza della Suprema Corte per farsi rimborsare dallo Stato gli ultimi 4 anni di trattenute. L’Agenzia delle Entrate prova a frenare la Cassazione. Il Segretario Lala: «Se la trattenuta è legittima restituiscano anche gli oneri previdenziali»

No dei medici alla tassa sulle trasferte

Basta, non se ne può più: l’ennesimo conflitto istituzionale in cui a rimetterci sono, come al solito, i medici». Roberto Lala, che oltre ad essere il presidente dell’Ordine dei Medici di Roma è anche Segretario nazionale del Sumai-Assoprof, il principale sindacato della medicina specialistica ambulatoriale, denuncia un nuovo caso destinato a dare materiale ai tribunali: la tassazione delle trasferte di lavoro.


Sulla vicenda era intervenuta per prima la Cassazione a far chiarezza, ma una recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate rischia di ingarbugliare la situazione.

Ma andiamo con ordine. Rispondendo proprio al Sumai-Assoprof, i giudici della Suprema Corte emettono un’ordinanza (n.6739 del 2 aprile) estremamente chiara: ”I rimborsi per le trasferte dei medici ambulatoriali non devono essere tassati”. Come riportato anche dal quotidiano “Il Tempo”, il sindacato allora affida i ricorsi a Consulcesi, realtà leader nella tutela legale della classe medica confidando nella possibilità di farsi restituire fino a 15mila euro dallo Stato per le spese di viaggio sostenute negli ultimi quattro anni ed impropriamente (perché hanno natura risarcitoria e non retributiva) sottoposte a trattenute Irpef. Il 21 dicembre 2015 l’Agenzia delle Entrate prova a porsi in contrasto con quanto disposto dalla Cassazione con la risoluzione 106/E ritenendo che: «Il riconoscimento della non imponibilità del rimborso spese in esame sulla base del carattere risarcitorio dell’emolumento sarebbe in contrasto con le vigenti disposizioni del TUIR». All’articolo 6, comma 2, si legge che sono esenti da imposizione «le sole indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni derivanti da invalidità permanente o da morte, costituendo le altre indennità “redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”».

Ma in questo secondo caso, fa notare Lala, «i rimborsi dovrebbero essere anche sottoposti a quello che è per legge il contributo previdenziale. Questo non è mai accaduto proprio perché viene considerato un semplice rimborso delle spese dovute al medico: costi di manutenzione della macchina, eventuali danni, non il mero costo della benzina. Dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate emerge che il rimborso deve essere sottoposto a tassazione e quindi è considerato fonte di reddito a tutti gli effetti. La Cassazione, invece, afferma l’esatto contrario. Si apre, dunque, un conflitto istituzionale con i medici che stanno nel mezzo, in un’Italia dove avviene tutto sempre a macchia di leopardo».

Il Segretario del sindacato dei medici ambulatoriali, Roberto Lala, ripercorre la vicenda per chiarirne ulteriormente i contorni. «Si tratta di una norma contrattuale – precisa – e quindi di un accordo pattizio che risale ad oltre 30 anni fa. Si fa riferimento alla peculiarità di un rapporto lavorativo che non è svolto in un luogo unico. Può succedere, infatti, che un collega operi in 5 comuni della stessa provincia, perché non è un rapporto ad orario diviso, legato alle esigenze reali della struttura. Di conseguenza, c’è la necessità di spostamenti enormi, ovviamente fuori dalla sede di residenza. Sempre in sede contrattuale, fu allora disposto un rimborso spese determinato dal chilometraggio con il proprio automezzo».

«I giudici della Suprema Corte sono stati chiari – afferma Lala – ma, laddove si applicasse quanto dice l’Agenzia delle Entrate, di fatto non verrebbero pagati i contributi previdenziali, disattendendo, quindi, una Legge dello Stato e compiendo una nuova violazione. Credo che si debba trovare una soluzione unica per chiudere la questione nel rispetto delle leggi vigenti». Avanti, insomma, con le azioni legali. «Laddove viene disatteso quanto disposto dalla Cassazione, i colleghi possono ovviamente rivalersi nei confronti di chi li danneggia, nel caso specifico lo Stato. Il Sumai-Assoprof è pronto a sostenere le azioni legali». «Tanti medici pronti a superare l’ostacolo Agenzia delle Entrate – spiegano i legali Consulcesi a cui sono stati affidati i ricorsi – e noi siamo pronti a dare battaglia».

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