Lavoro 13 Gennaio 2015 17:11

Collaboratori negli studi medici: l’Irap non va pagata

La Corte di Cassazione ha fatto chiarezza il 19 dicembre scorso con un’ordinanza che districa i nodi della norma che regola il tributo regionale

Collaboratori negli studi medici: l’Irap non va pagata

I medici convenzionati sono esonerati dal pagamento dell’Irap per i collaboratori. Lo ha disposto la Corte di Cassazione il 19 dicembre scorso.

L’organo ha respinto, infatti, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro il parere della Commissione tributaria regionale del Piemonte che si era espressa al riguardo su un camice bianco convenzionato che aveva un dipendente ed era stato esentato dalla tassa. La presa di posizione della Suprema Corte rappresenta un’ulteriore tutela anche per i professionisti del camice bianco insieme alle novità contenute nella Legge di Stabilità in relazione al riconoscimento di un credito di imposta a coloro che non impiegano personale dipendente.

Nello specifico, con una recente ordinanza (la n. 27008 del 19 dicembre scorso) i giudici di legittimità hanno affermato che non è soggetto a Irap il medico convenzionato Ssn che disponga di uno studio di 50 metri quadrati e delle attrezzature necessarie. Per l’esercizio in forma associata tra professionisti si deve, invece, distinguere l’ipotesi in cui la collaborazione dà luogo a una vera e propria struttura con una gestione unitaria delle entrate, da quella finalizzata solo alla divisione di alcune spese di interesse comune, quali ad esempio i locali e le utenze. Infatti, solo in questo ultimo caso è esclusa l’applicazione del tributo (ordinanza 27005/2014). In proposito – tra l’altro – proprio con l’ordinanza 27007/2014 è stato affermato che “l’esercizio in forma associata di una professione è circostanza di per sé idonea a far presumere l’esistenza di una professionalità autonoma”.

Il 19 dicembre è diventato dunque una sorta di “Irap day” destinato a fare chiarezza – attraverso le pronunce della Suprema Corte – sulla assoggettabilità al tributo regionale da parte degli studi professionali. La norma, infatti, non esclude chiaramente talune categorie di soggetti ovvero ben identificate situazioni e pertanto, solo attraverso l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza è possibile delineare i limiti per la sua applicazione. Ne consegue pertanto la necessità di un’attenta valutazione delle condizioni in cui è svolta l’attività per verificare la sua assoggettabilità o meno al tributo.

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