Diritto 8 Novembre 2016 12:33

Ddl Gelli, ecco cosa cambia. Macrì (Federsanità): «Attenuata responsabilità per il medico, non favoritismo ma necessità»

Responsabilità professionale, prosegue l’iter per il Ddl Gelli approvato in Commissione Sanità in Senato. Macrì: «Il Ddl trova punti di equilibrio tra le aspettative dei cittadini e quelle degli operatori sanitari»

Responsabilità professionale, il Ddl Gelli dopo l’approvazione della Camera ha ricevuto il consenso da parte della Commissione Sanità del Senato. Il consueto iter di approvazione dovrebbe iniziare nei prossimi giorni per concludersi entro novembre. «Un Ddl che tiene fortemente in considerazione il ruolo del medico legale come figura di garanzia per il cittadino e per i soggetti fragili» spiega Pasquale Giuseppe Macrì, medico legale Federsanità ANCI nazionale.  «Stiamo cercando di inserire fra i soggetti fragili anche le persone che hanno bisogno di un giusto risarcimento, ma anche i medici che vengono ingiustamente accusati e che spesso si trovano a lavorare in situazioni difficili. Il Ddl trova sostanziali punti di equilibrio tra le aspettative dei cittadini e quelle degli operatori sanitari».

Entra nel merito Macrì spiegando che i cittadini: «vengono tutelati dall’art. 1 in cui si inserisce il concetto che la sicurezza delle cure è parte integrante del diritto alla salute, un articolo che trova forte tutela costituzionale di fronte al giudice. La sicurezza diventerà effettiva e un bene giuridico da proteggere e tutelare». Ne consegue che tutte le strutture sanitarie «Dovranno dotarsi di risk manager e soggetti in grado di gestire il rischio clinico. Inoltre – prosegue Macrì – Sarà obbligatorio mettere nel sito delle aziende sanitarie, le tipologie di rischio che si possono affrontare e gli eventuali costi».

Tuttavia il cuore del Ddl è la responsabilità dei professionisti. Quest’ultima «Viene divisa in responsabilità penale e civile. – spiega il medico legale – La responsabilità penale viene leggermente attenuata per il medico, ma non in senso di favoritismo ma come sistema di abbattimento della medicina difensiva, un fenomeno che genera un aumento di spesa sanitaria e rappresenta una pratica medica inaccettabile».

Inoltre altre novità saranno inserite nell’art.7 in cui la responsabilità civile verrà divisa in due piani. «Il primo livello sarà la responsabilità civile delle aziende e il secondo livello sarà quello del professionista. Questa è una grande conquista per i medici, infatti in un’industria, per esempio la Fiat, se abbiamo da lamentarci della prestazione di un’autovettura non andiamo a cercare l’ingegnere che l’ha progettata ma andiamo dalla ditta. Quindi per lamentarsi di un intervento non riuscito, di una diagnosi non fatta o ritardata è giusto rivolgersi  alla struttura ospedaliera, che può, nel caso di dolo o colpa grave, rivalersi in misura contenuta sul sanitario».

Ma altro elemento essenziale è apportare modifiche al sistema assicurativo, infatti in questo senso c’è  bisogno di parametri certi e questa è: «l’altra novità del Ddl» annuncia Macrì. Il tanto discusso obbligo di assicurazione delle strutture sanitarie e dei medici inserito nella legge 189 del 2012, è recuperato dall’articolo 10 del Ddl Gelli, nel quale si avvalora che tutte le imprese che erogano prestazioni sanitarie debbano essere coperte da polizza assicurativa per la Rc verso terzi e verso i prestatori d’opera per i danni causati dal personale, anche in caso di prestazioni in regime di libera professione intramoenia o tramite telemedicina. Permane anche l’obbligo assicurativo per il medico libero professionista. «Garantiremo – conclude Macrì – con questa obbligatorietà a tutti i sanitari di assicurarsi e anche i cittadini potranno tutelarsi verso ogni possibilità di insolvenza da parte del singolo medico».

 

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